Art. 9. Il piano integrato sociale regionale 1. Il piano sociale regionale e' l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorita' individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce, coordina e razionalizza le politiche in materia di assistenza sociale, favorendo l'integrazione con gli interventi di cui all'art. 1, comma 1. Con esso, in particolare, la Regione: a) orienta e indirizza gli interventi di competenza degli enti locali, al fine di rendere omogenei ed elevare progressivamente gli standard delle prestazioni socio-assistenziali; b) specifica e rende operativi i progetti di iniziativa regionale individuati dal programma regionale di sviluppo; c) ripartisce e assegna le risorse finanziarie; d) specifica le forme di raccordo e di integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli in campo sanitario ai sensi del titolo V "Attivita' di integrazione socio-sanitaria"; e) specifica le forme di integrazione tra gli interventi di assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28; f) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione degli interventi, nonche' gli standard cui devono attenersi i soggetti erogatori dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per una generale tutela del cittadino, della famiglia e della collettivita'; g) stabilisce i criteri generali per la determinazione delle entita' del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni; h) individua i livelli minimi garantiti, stabilisce e specifica le modalita' di verifica per il rispetto di applicazione sul territorio e informa il piano all'obiettivo della omogeneita' delle prestazioni; i) definisce gli indirizzi e i criteri per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione di tutti gli operatori impegnati nelle attivita' sociali e nei servizi, individuando gli standard di qualificazione professionale degli stessi. 2. Il piano comprende due distinte sezioni, corrispondenti rispettivamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La prima sezione dispone in ordine alle risorse finanziarie recate dal capitolo di bilancio di cui all'art. 16, comma 4; la seconda sezione dispone in ordine alle risorse finanziarie recate dal capitolo di bilancio di cui all'art. 16, comma 2. 3. La prima sezione del piano, relativa agli interventi degli enti locali, si articola in tre parti distinte, denominate: "programma finanziario", "piano di indirizzo", "dispositivo di piano", rispettivamente rivolte alla ripartizione dei finanziamenti, alla definizione delle norme regolamentari relative al procedimento, alla specificazione degli obiettivi da perseguire e delle relative priorita'. 4. Il programma finanziario consta di due atti di riparto annuali, definiti in base a parametri oggettivi. Con il primo atto la Regione ripartisce e assegna ai comuni una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse recate dal bilancio regionale per gli interventi degli enti locali; con il secondo, la Regione ripartisce e assegna alle province per le attivita' di cui all'art. 51, comma 3, ai comuni, alle Comunita' montane e alle aziende unita' sanitarie locali la quota rimanente destinata al finanziamento dei progetti recati dai piani di zona, approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5. 5. Il piano di indirizzo comprende: a) la specificazione, ai sensi dell'art. 17, dei parametri oggettivi in base ai quali si effettua il riparto delle risorse di cui al precedente comma 4; b) le modalita', le procedure e i vincoli per l'elaborazione e l'adozione del piano zonale di assistenza sociale per gli interventi di assistenza sociale, di cui all'art. 11; c) le modalita' e i criteri per la rendicontazione ai soggetti di cui al comma 4 da parte dei soggetti attuatori; d) le modalita' e i criteri per la rendicontazione alla Regione ai sensi della legge regionale 20 marzo 1997, n. 22. 6. Il dispositivo di piano comprende: a) la definizione degli indirizzi, degli obiettivi generali e delle priorita' da assumere nell'elaborazione dei piani e programmi da parte degli enti locali; b) indicazione dei criteri a cui le conferenze di zona si attengono in sede di approvazione dei piani zonali e dei progetti in essi contenuti; c) la definizione degli indicatori per la verifica di efficacia degli interventi. 7. La seconda sezione del piano, relativa agli interventi diretti della Regione di cui al comma 2 comprende: a) la specificazione dei progetti di iniziativa regionale, in conformita' alle disposizioni della presente legge, a seguito della loro individuazione nel programma regionale di sviluppo; b) la ripartizione, tra i progetti di cui alla precedente lettera a), delle risorse finanziarie per essi recate dal bilancio regionale; c) le forme di collaborazione, da definire anche mediante convenzioni o accordo di programma, con soggetti istituzionali e sociali il cui concorso e' necessario per la realizzazione dei progetti; d) le metodologie per la valutazione e la verifica degli effetti di ciascun progetto nell'ambito territoriale interessato.