Art. 9.
                Il piano integrato sociale regionale
 
  1.  Il  piano  sociale  regionale  e'  l'atto   di   programmazione
settoriale  con  cui la Regione, anche con riferimento alle priorita'
individuate dal programma regionale di sviluppo, definisce,  coordina
e  razionalizza  le  politiche  in  materia  di  assistenza  sociale,
favorendo l'integrazione con gli interventi di cui all'art. 1,  comma
1. Con esso, in particolare, la Regione:
   a)  orienta  e  indirizza  gli interventi di competenza degli enti
locali, al fine di rendere omogenei ed elevare  progressivamente  gli
standard delle prestazioni socio-assistenziali;
   b)  specifica e rende operativi i progetti di iniziativa regionale
individuati dal programma regionale di sviluppo;
   c) ripartisce e assegna le risorse finanziarie;
   d) specifica le forme  di  raccordo  e  di  integrazione  tra  gli
interventi di assistenza sociale e quelli in campo sanitario ai sensi
del titolo V "Attivita' di integrazione socio-sanitaria";
   e)  specifica  le  forme  di  integrazione  tra  gli interventi di
assistenza sociale e quelli relativi ai settori di cui all'art. 28;
   f) definisce  le  procedure  e  individua  gli  strumenti  per  la
valutazione   degli  interventi,  nonche'  gli  standard  cui  devono
attenersi i soggetti  erogatori  dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio-sanitari  per una generale tutela del cittadino, della famiglia
e della collettivita';
   g)  stabilisce  i  criteri  generali  per  la determinazione delle
entita'  del  concorso  da  parte  degli  utenti   al   costo   delle
prestazioni;
   h) individua i livelli minimi garantiti, stabilisce e specifica le
modalita'  di verifica per il rispetto di applicazione sul territorio
e informa il piano all'obiettivo della omogeneita' delle prestazioni;
   i)  definisce  gli  indirizzi  e  i  criteri  per  la  formazione,
l'aggiornamento   e   la  riqualificazione  di  tutti  gli  operatori
impegnati nelle attivita' sociali e  nei  servizi,  individuando  gli
standard di qualificazione professionale degli stessi.
  2.   Il   piano  comprende  due  distinte  sezioni,  corrispondenti
rispettivamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma
1. La prima sezione dispone in ordine alle risorse finanziarie recate
dal capitolo di bilancio di cui all'art.  16,  comma  4;  la  seconda
sezione  dispone  in  ordine  alle  risorse  finanziarie  recate  dal
capitolo di bilancio di cui all'art. 16, comma 2.
  3. La prima sezione del piano, relativa agli interventi degli  enti
locali,  si  articola  in  tre parti distinte, denominate: "programma
finanziario",  "piano  di   indirizzo",   "dispositivo   di   piano",
rispettivamente  rivolte  alla  ripartizione  dei finanziamenti, alla
definizione delle norme regolamentari relative al procedimento,  alla
specificazione   degli  obiettivi  da  perseguire  e  delle  relative
priorita'.
  4. Il programma finanziario consta di due atti di riparto  annuali,
definiti  in base a parametri oggettivi. Con il primo atto la Regione
ripartisce e assegna ai comuni una quota non superiore  al  cinquanta
per  cento  delle  risorse  recate  dal  bilancio  regionale  per gli
interventi degli enti locali; con il secondo, la Regione ripartisce e
assegna alle province per le attivita' di cui all'art. 51,  comma  3,
ai  comuni,  alle  Comunita'  montane e alle aziende unita' sanitarie
locali la quota rimanente destinata  al  finanziamento  dei  progetti
recati dai piani di zona, approvati ai sensi dell'art. 11, comma 5.
  5. Il piano di indirizzo comprende:
   a)  la  specificazione,  ai  sensi  dell'art.  17,  dei  parametri
oggettivi in base ai quali si effettua il riparto  delle  risorse  di
cui al precedente comma 4;
   b)  le  modalita',  le  procedure e i vincoli per l'elaborazione e
l'adozione del piano zonale di assistenza sociale per gli  interventi
di assistenza sociale, di cui all'art. 11;
   c)  le modalita' e i criteri per la rendicontazione ai soggetti di
cui al comma 4 da parte dei soggetti attuatori;
   d) le modalita' e i criteri per la rendicontazione alla Regione ai
sensi della legge regionale 20 marzo 1997, n. 22.
  6. Il dispositivo di piano comprende:
   a) la definizione degli  indirizzi,  degli  obiettivi  generali  e
delle  priorita'  da assumere nell'elaborazione dei piani e programmi
da parte degli enti locali;
   b) indicazione  dei  criteri  a  cui  le  conferenze  di  zona  si
attengono  in sede di approvazione dei piani zonali e dei progetti in
essi contenuti;
   c) la definizione degli indicatori per la  verifica  di  efficacia
degli interventi.
  7.  La  seconda sezione del piano, relativa agli interventi diretti
della Regione di cui al comma 2 comprende:
   a)  la  specificazione  dei  progetti  di iniziativa regionale, in
conformita' alle disposizioni della presente legge, a  seguito  della
loro individuazione nel programma regionale di sviluppo;
   b)  la ripartizione, tra i progetti di cui alla precedente lettera
a), delle risorse finanziarie per essi recate dal bilancio regionale;
   c)  le  forme  di  collaborazione,  da  definire  anche   mediante
convenzioni  o  accordo  di  programma,  con soggetti istituzionali e
sociali il cui  concorso  e'  necessario  per  la  realizzazione  dei
progetti;
   d)  le  metodologie per la valutazione e la verifica degli effetti
di ciascun progetto nell'ambito territoriale interessato.