Art. 12. Autorizzazione 1. La coltivazione delle sostanze minerali di cava e' soggetta ad autorizzazione. 2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attivita' estrattiva per un giacimento come individuato nel progetto di gestione di cui all'art. 11. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 38 in ordine alle competenze della Giunta regionale, il rilascio dell'autorizzazione compete alla provincia, che provvede entro 90 giorni dalla relativa istanza, da presentarsi secondo le previsioni e le prescrizioni contenute nel piano cave; qualora la provincia non provveda entro i termini di cui sopra, la domanda e' presentata al presidente della Giunta regionale, e l'autorizzazione e' rilasciata dalla Giunta regionale. 4. L'autorizzazione ha carattere personale. Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l'avente causa deve chiedere alla provincia di subentrare nella titolarita' dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 15. La provincia provvede, entro i successivi 60 giorni, previa verifica delle capacita' tecniche ed economiche del subentrante. 5. Nel caso in cui, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'atto di trasferimento, l'avente causa non abbia ottemperato a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione decade di diritto.