Art. 12.
                           Autorizzazione
 
  1.  La  coltivazione delle sostanze minerali di cava e' soggetta ad
autorizzazione.
  2. L'autorizzazione concerne l'esercizio dell'attivita'  estrattiva
per  un  giacimento  come individuato nel progetto di gestione di cui
all'art. 11.
  3. Salvo quanto previsto dall'art. 38  in  ordine  alle  competenze
della  Giunta regionale, il rilascio dell'autorizzazione compete alla
provincia, che provvede entro 90 giorni dalla  relativa  istanza,  da
presentarsi  secondo  le  previsioni  e le prescrizioni contenute nel
piano cave; qualora la provincia non provveda entro i termini di  cui
sopra, la domanda e' presentata al presidente della Giunta regionale,
e l'autorizzazione e' rilasciata dalla Giunta regionale.
  4.   L'autorizzazione   ha   carattere   personale.   Nel  caso  di
trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento,  l'avente
causa  deve  chiedere  alla provincia di subentrare nella titolarita'
dell'autorizzazione assumendo tutti i relativi obblighi, ivi compresi
quelli derivanti dalla convenzione di cui all'art. 15.  La  provincia
provvede,  entro  i  successivi  60  giorni,  previa  verifica  delle
capacita' tecniche ed economiche del subentrante.
  5. Nel caso in cui, entro il termine di 3 mesi dalla data dell'atto
di trasferimento, l'avente  causa  non  abbia  ottemperato  a  quanto
previsto dal comma 4, l'autorizzazione decade di diritto.