Art. 18. Decadenza dell'autorizzazione 1. Il mancato inizio dell'attivita' estrattiva entro 12 mesi dall'esecutivita' del provvedimento autorizzativo ovvero la sospensione di detta attivita' per un periodo superiore a 6 mesi, o a 9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza dell'autorizzazione. E' altresi' motivo di decadenza il ritardo superiore ai 12 mesi relativo all'inizio delle operazioni di riassetto ambientale, di cui all'art. 14, comma 1, lettera f3). 2. La decadenza e' pronunciata dalla provincia, previa diffida al titolare dell'autorizzazione a iniziare o a riprendere l'attivita' entro un termine assegnato e comunque non inferiore a 3 mesi. La provincia puo' consentire, su domanda del titolare dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio o la sospensione dell'attivita' estrattiva oltre i termini di cui al comma 1, ove ricorrano giustificati motivi. 3. La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata inoltre: a) quando siano venute meno le capacita' tecniche ed economiche; b) quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi ed alle condizioni imposte dal provvedimento di autorizzazione o dalla convenzione. 4. Nel caso di decadenza pronunciata per i motivi di cui al comma 3, lettera b), qualora il titolare dell'autorizzazione sia proprietario dell'area, il giacimento puo' essere acquisito al patrimonio indisponibile della provincia dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti. Qualora il titolare dell'autorizzazione sia persona diversa dal proprietario, la provincia fissa a quest'ultimo un termine, non superiore a 3 mesi, per chiedere l'autorizzazione, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento potra' essere acquisito al patrimonio indisponibile della provincia dietro corresponsione di un indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione dell'area ai sensi delle leggi statali vigenti.