Art. 18.
                    Decadenza dell'autorizzazione
 
  1. Il  mancato  inizio  dell'attivita'  estrattiva  entro  12  mesi
dall'esecutivita'   del   provvedimento   autorizzativo   ovvero   la
sospensione di detta attivita' per un periodo superiore a 6 mesi, o a
9 mesi nei territori classificati come montani, comporta la decadenza
dell'autorizzazione. E'  altresi'  motivo  di  decadenza  il  ritardo
superiore   ai  12  mesi  relativo  all'inizio  delle  operazioni  di
riassetto ambientale, di cui all'art. 14, comma 1, lettera f3).
  2. La decadenza e' pronunciata dalla provincia, previa  diffida  al
titolare  dell'autorizzazione  a  iniziare o a riprendere l'attivita'
entro un termine assegnato e comunque non  inferiore  a  3  mesi.  La
provincia     puo'    consentire,    su    domanda    del    titolare
dell'autorizzazione, che siano protratti l'inizio  o  la  sospensione
dell'attivita'  estrattiva  oltre  i  termini  di cui al comma 1, ove
ricorrano giustificati motivi.
  3. La decadenza dell'autorizzazione e' pronunciata inoltre:
   a) quando siano venute meno le capacita' tecniche ed economiche;
   b) quando il titolare, previamente diffidato, non abbia  adempiuto
agli  obblighi  ed  alle  condizioni  imposte  dal  provvedimento  di
autorizzazione o dalla convenzione.
  4. Nel caso di decadenza pronunciata per i motivi di cui  al  comma
3,   lettera   b),   qualora   il  titolare  dell'autorizzazione  sia
proprietario  dell'area,  il  giacimento  puo'  essere  acquisito  al
patrimonio  indisponibile della provincia dietro corresponsione di un
indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione  dell'area  ai
sensi    delle   leggi   statali   vigenti.   Qualora   il   titolare
dell'autorizzazione  sia  persona  diversa   dal   proprietario,   la
provincia  fissa  a  quest'ultimo un termine, non superiore a 3 mesi,
per  chiedere  l'autorizzazione,  con  l'avvertimento  che,   decorso
inutilmente  il  termine,  il  giacimento  potra' essere acquisito al
patrimonio  indisponibile della provincia dietro corresponsione di un
indennizzo pari a quello previsto per l'espropriazione  dell'area  ai
sensi delle leggi statali vigenti.