Art. 24.
                         Vendita delle aree
 
  1. Il titolare del diritto sul  giacimento,  benche'  diffidato  ai
sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di
autorizzazione,  puo'  far  pervenire  entro  lo stesso termine a chi
abbia presentato la richiesta  di  coltivazione  del  giacimento  una
proposta  irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad
un compenso  annuo  pari  al  30%  del  valore  agricolo  delle  aree
interessate dal giacimento, ovvero, se anche proprietario, di vendita
delle  aree  medesime  per  un  prezzo  non  superiore all'indennizzo
previsto per le espropriazioni delle stesse,  ai  sensi  delle  leggi
statali.