Art. 24. Vendita delle aree 1. Il titolare del diritto sul giacimento, benche' diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, puo' far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 30% del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento, ovvero, se anche proprietario, di vendita delle aree medesime per un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse, ai sensi delle leggi statali.