Art. 2. Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica alle attivita' di gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, cosi' come definiti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997. 2. La disciplina prevista per i rifiuti urbani dalla presente legge, si estende ai rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo quanto previsto dai regolamenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).