Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
  1. La presente legge si applica  alle  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti  urbani  e  speciali,  anche  pericolosi, cosi' come definiti
dall'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997.
  2. La disciplina prevista  per  i  rifiuti  urbani  dalla  presente
legge,  si estende ai rifiuti speciali assimilati agli urbani secondo
quanto previsto dai regolamenti comunali di cui all'art. 6, comma  1,
lettera c).