Art. 3.
                           P r i n c i p i
 
  1.  La  Regione,  le  province  e  i  comuni,  nell'esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai
seguenti principi:
   a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine
di tutelare la salute della collettivita' ed evitare possibili  fonti
di     inquinamento     dell'ambiente,    preferibilmente    mediante
l'utilizzazione di tecnologie  capaci  di  contenere  ai  piu'  bassi
livelli   le  emissioni  inquinanti  provenienti  dagli  impianti  di
smaltimento o recupero dei rifiuti;
   b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i
valori naturali e paesaggistici;
   c)  promuovere  il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine
di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
   d) favorire la raccolta differenziata;
   e) prevenire e  ridurre  la  produzione  e  la  pericolosita'  dei
rifiuti;
   f)  adottare  modalita'  e  criteri per la regionalizzazione della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei  rifiuti  urbani  non
pericolosi;
   g) favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi
in  ambiti  territoriali  ottimali,  attraverso una rete integrata di
impianti  di  recupero  e  di  smaltimento  al  fine  di   realizzare
l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi;
   h)  favorire  lo  smaltimento  dei rifiuti speciali negli impianti
piu' vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o
della necessita' di smaltimento in impianti specializzati;
   i)  perseguire  l'obiettivo  della  regionalizzazione  dell'intera
gestione  del  ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle competenze della
Regione e degli enti locali;
   1) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il  ripristino
ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.