Art. 3. P r i n c i p i 1. La Regione, le province e i comuni, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione ai seguenti principi: a) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute della collettivita' ed evitare possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, preferibilmente mediante l'utilizzazione di tecnologie capaci di contenere ai piu' bassi livelli le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti; b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici; c) promuovere il recupero, anche energetico, dei rifiuti al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi; d) favorire la raccolta differenziata; e) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosita' dei rifiuti; f) adottare modalita' e criteri per la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi; g) favorire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento degli stessi; h) favorire lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti piu' vicini al luogo di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessita' di smaltimento in impianti specializzati; i) perseguire l'obiettivo della regionalizzazione dell'intera gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto delle competenze della Regione e degli enti locali; 1) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.