Art. 4.
                Funzioni amministrative della Regione
 
  1. Competono alla Regione:
   a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
   b)  il  coordinamento  e  la  verifica di conformita' con il piano
regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei  servizi  di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
   c)  l'adozione  del  piano  regionale  per  la bonifica delle aree
inquinate dai rifiuti previa  predisposizione  di  un'anagrafe  delle
aree da bonificare;
   d)   l'adozione  delle  linee-guida  per  la  predisposizione  dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai
rifiuti nonche' l'individuazione  delle  tipologie  dei  progetti  di
bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione;
   e) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza
delle aree inquinate dai rifiuti che siano comprese nel territorio di
piu' comuni e l'autorizzazione deli interventi da essi previsti;
   f)  l'adozione  del  regolamento-tipo  per la gestione dei rifiuti
urbani ai fini  della  redazione  dei  regolamenti  comunali  di  cui
all'art.  6, comma 1, lettera C);
   g)  l'approvazione  dei  progetti  degli impianti rientranti nella
cateoria di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  i)  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  agosto  1988,  n.  377
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n.  204,  dei
progetti  di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative
autorizzazioni   alla   realizzazione,    nonche'    l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di
recupero  degli  stessi,  qualora  non  siano  individuati  ai  sensi
dell'art. 31 del decreto legislativo n. 22/1997;
   h) l'approvazione dei progetti di discariche,  con  esclusione  di
quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e le
relative  autorizzazioni  alla  realizzazione  e  all'esercizio delle
attivita' di smaltimento;
   i)  l'autorizzazione  degli  impianti  mobili  di smaltimento e di
recupero, con esclusione  di  quelli  preposti  alla  sola  riduzione
volumetrica,  nonche'  alla  frantumazione  degli  inerti, secondo le
modalita' di cui all'art. 15;
   l) le attivita' in materia di spedizione transfrontaliere  di  cui
al regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1 febbraio 1993;
   m)  l'approvazione  dei progetti e l'autorizzazione degli impianti
di ricerca e sperimentazione;
   n) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed
al recupero degli stessi.
  2. Salve diverse disposizioni contenute  nella  presente  legge,  i
provvedimenti  relativi  all'esercizio delle funzioni di cui al comma
1, sono adottati dai  competenti  organi  regionali,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  regionale  1  luglio 1996, n. 25 e successive
modificazioni sulla organizzazione regionale.