Art. 4. Funzioni amministrative della Regione 1. Competono alla Regione: a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti; b) il coordinamento e la verifica di conformita' con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti; c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare; d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti nonche' l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione; e) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti che siano comprese nel territorio di piu' comuni e l'autorizzazione deli interventi da essi previsti; f) l'adozione del regolamento-tipo per la gestione dei rifiuti urbani ai fini della redazione dei regolamenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera C); g) l'approvazione dei progetti degli impianti rientranti nella cateoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di recupero degli stessi, qualora non siano individuati ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 22/1997; h) l'approvazione dei progetti di discariche, con esclusione di quelle di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attivita' di smaltimento; i) l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonche' alla frantumazione degli inerti, secondo le modalita' di cui all'art. 15; l) le attivita' in materia di spedizione transfrontaliere di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del Consiglio del 1 febbraio 1993; m) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione; n) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi. 2. Salve diverse disposizioni contenute nella presente legge, i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono adottati dai competenti organi regionali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni sulla organizzazione regionale.