Art. 5. Funzioni amministrative delle province 1. Sono attribuite alle province: a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti; b) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'art. 12; c) l'attivita' di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, ed il controllo e la verifica degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle relative disposizioni, previste di cui al Titolo V, Capo I, del decreto legislativo n. 22/1997, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera d); d) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti; e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'art. 20, nonche' la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse. 2. Sono delegate alle province: a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'art. 6, comma 2, lettere a) e b), nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio; b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a); c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'art. 6, comma 2, lettera c) e dall'art. 20, nonche' delle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attivita' di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95; d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento. 3. Le province provvedono, altresi', all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali-quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonche' dei piani provinciali.