Art. 6. Funzioni amministrative dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni: a) l'attivita' di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 22/1997, compresa la eventuale progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi per la gestione dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in modo da assicurare la raccolta differenziata; b) l'adozione dei regolamenti per 1a disciplina della gestione dei rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo di cui all'art. 4, comma 1, lettera f); c) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti ricadenti nel proprio territorio, e l'autorizzazione degli interventi da essi previsti; d) l'attivita' di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50 del decreto legislativo n. 22/1997 per l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti. 2. Sono delegate ai comuni: a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione; b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione; c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b). 3. I comuni possono delegare o subdelegare, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 142/1990 e successive modificazioni, le funzioni di cui ai commi precedenti, alle comunita' montane.