Art. 6.
                 Funzioni amministrative dei comuni
 
  1. Sono attribuite ai comuni:
   a) l'attivita' di gestione dei rifiuti urbani ai  sensi  dell'art.
21   del   decreto   legislativo   22/1997,   compresa  la  eventuale
progettazione, realizzazione o modifica degli impianti fissi  per  la
gestione  dei rifiuti urbani, in attuazione dei piani provinciali, in
modo da assicurare la raccolta differenziata;
   b) l'adozione dei regolamenti per 1a disciplina della gestione dei
rifiuti urbani, sulla base del regolamento-tipo di cui all'art.    4,
comma 1, lettera f);
   c) l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza
delle  aree inquinate dai rifiuti ricadenti nel proprio territorio, e
l'autorizzazione degli interventi da essi previsti;
   d) l'attivita' di controllo sul corretto conferimento dei  rifiuti
ai  servizi  di  raccolta  nell'ambito del proprio territorio nonche'
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 50 del
decreto  legislativo  n.  22/1997  per  l'abbandono  ed  il  deposito
incontrollato dei rifiuti.
  2. Sono delegate ai comuni:
   a)  l'approvazione  dei progetti degli impianti per lo smaltimento
ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti  lapidei  provenienti
da  demolizioni  e  costruzioni,  ad eccezione dei materiali isolanti
contenenti amianto di cui all'art. 1, paragrafo  4,  della  direttiva
91/689/CEE  e  la  relativa  autorizzazione  alla realizzazione degli
impianti, nonche' l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali
in  corso  di   esercizio   e   la   relativa   autorizzazione   alla
realizzazione;
   b)  l'approvazione  dei progetti degli impianti per lo smaltimento
ed il  recupero  dei  rifiuti  provenienti  dalla  demolizione  degli
autoveicoli  a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e
delle  apparecchiature  deteriorati  ed  obsoleti   e   la   relativa
autorizzazione    alla    realizzazione   degli   impianti,   nonche'
l'approvazione dei progetti  di  varianti  sostanziali  in  corso  di
esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;
   c) l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di smaltimento e
recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).
  3. I comuni possono delegare o subdelegare, ai sensi dell'art.  29,
comma  2,  della  legge  n.  142/1990  e successive modificazioni, le
funzioni di cui ai commi precedenti, alle comunita' montane.