Art. 24. Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana norme per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL, informate ai principi del Codice civile e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni e dei decreti del direttore generale; b) l'adozione del bilancio pluriennale di previsione, nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo e del conto economico consuntivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo di rendere pubblici annualmente i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di costo.