Art. 24.
     Gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ARPACAL
    1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge,
emana  norme  per  la  gestione  economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ARPACAL,  informate  ai principi del Codice civile e del decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 e successive modificazioni e
prevedendo:
      a) la  tenuta  del  libro delle deliberazioni e dei decreti del
direttore generale;
      b) l'adozione  del  bilancio pluriennale di previsione, nonche'
del  bilancio  preventivo  economico  annuale  relativo all'esercizio
successivo e del conto economico consuntivo;
      c) la  destinazione  dell'eventuale  avanzo  e  le modalita' di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
      d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo,
che  consenta  analisi  comparative  dei  costi, dei rendimenti e dei
risultati;
      e) l'obbligo  di rendere pubblici annualmente i risultati delle
proprie  analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro
di costo.