Art. 25.
                      Disposizioni finanziarie
    1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in
base  ai  parametri di cui all'art. 23 lettera b) del fondo sanitario
regionale  di  cui agli artt. 2, lettera n) e 23, lettera b) cosi' da
far  fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni
dei  presidi  multizonali  di  prevenzione e dei servizi delle A.S.L.
trasferiti  all'ARPACAL,  alle  relative  spese  per  beni e servizi,
nonche'   ai   livelli   delle  prestazioni  tecnico-laboratoristiche
erogate.
    2.   La   Regione   fa  altresi'  fronte  agli  oneri,  derivanti
dall'attuazione   della  presente  legge  mediante  l'istituzione  di
appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verra'
dotato  della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della
legge annuale di bilancio.
    3.  Le  assegnazioni  di  cui  alle  lettere  a), b), c), d), e),
dell'art. 23  comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro venti giorni
dalla  data  di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della
giunta regionale.
    4.  I  proventi di cui alle lettere b), e), dell'art. 23 comma 1,
limitatamente  agli  enti  locali,  vengono detratti direttamente dai
fondi destinati al le stesse per le attivita' nel settore ambientale.
    5.   I  proventi  delle  convenzioni  di  cui  alla  lettera  g),
dell'art. 23,  comma  1,  vengono,  trasferiti all'ARPACAL secondo le
modalita' previste dalle convenzioni stesse.