Art. 25. Disposizioni finanziarie 1. La Regione, con apposito atto, assegna la quota percentuale in base ai parametri di cui all'art. 23 lettera b) del fondo sanitario regionale di cui agli artt. 2, lettera n) e 23, lettera b) cosi' da far fronte agli oneri derivanti dal numero dei posti delle dotazioni dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle A.S.L. trasferiti all'ARPACAL, alle relative spese per beni e servizi, nonche' ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate. 2. La Regione fa altresi' fronte agli oneri, derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. 3. Le assegnazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 23 comma 1, sono trasferite all'ARPACAL entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'ARPACAL da parte della giunta regionale. 4. I proventi di cui alle lettere b), e), dell'art. 23 comma 1, limitatamente agli enti locali, vengono detratti direttamente dai fondi destinati al le stesse per le attivita' nel settore ambientale. 5. I proventi delle convenzioni di cui alla lettera g), dell'art. 23, comma 1, vengono, trasferiti all'ARPACAL secondo le modalita' previste dalle convenzioni stesse.