Art. 17.
                        Vigilanza e controlli
    l. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative all'esercizio
dell'attivita'  autorizzata,  ed  alla  conformita' dello stesso agli
obblighi  ed  alle  prescrizioni poste in applicazione della presente
legge sono svolte dalle province e dai comuni, che a tal fine possono
avvalersi  dell'A.R.P.A.T.,  nell'ambito  delle  competenze  ad  essa
attribuite  ai  sensi  della  legge  regionale  18 aprile 1995, n. 66
(Istituzione  dell'agenzia  regionale  per  la  protezione ambientale
della Toscana), e successive modificazioni.