Art. 17. Vigilanza e controlli l. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata, ed alla conformita' dello stesso agli obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione della presente legge sono svolte dalle province e dai comuni, che a tal fine possono avvalersi dell'A.R.P.A.T., nell'ambito delle competenze ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), e successive modificazioni.