Art. 18.
                   Decadenza, revoca e sospensione
    1. Salvo    quanto    previsto    dall'art. 19,    il    titolare
dell'autorizzazione  alla  costruzione  ed  all'esercizio di linee ed
impianti  elettrici  e'  dichiarato  decaduto dalla stessa qualora, a
seguito  di  notifica,  da  parte  dell'autorita'  competente, di una
specifica  diffida  ad  adempiere, persista nella violazione di una o
piu'   prescrizioni  od  obblighi  cui  l'autorizzazione  stessa  sia
condizionata ai sensi della presente legge.
    2. Il  provvedimento  di  diffida  ad adempiere di cui al comma l
dispone:
      a) l'eventuale  sospensione  cautelativa  della  costruzione  o
dell'esercizio della linea e dell'impianto elettrico;
      b) le   modalita'  ed  i  termini,  comunque  non  superiori  a
centoventi  giorni,  per  l'adempimento degli obblighi e prescrizioni
violate.
    3. Fatti  salvi  i  provvedimenti  previsti dai commi precedenti,
l'autorizzazione   disciplinata  dalla  presente  legge  puo'  essere
revocata  per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumita' e
la  salute  pubblica  o per altri gravi motivi di interesse pubblico,
comunque  ostativi  alla  prosecuzione  dell'esercizio della linea ed
impianto elettrico.
    4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto obbligato e'
tenuto  altresi'  al  ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del
comma 5 dell'art. 19.