Art. 18. Decadenza, revoca e sospensione 1. Salvo quanto previsto dall'art. 19, il titolare dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici e' dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorita' competente, di una specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una o piu' prescrizioni od obblighi cui l'autorizzazione stessa sia condizionata ai sensi della presente legge. 2. Il provvedimento di diffida ad adempiere di cui al comma l dispone: a) l'eventuale sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio della linea e dell'impianto elettrico; b) le modalita' ed i termini, comunque non superiori a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi e prescrizioni violate. 3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi precedenti, l'autorizzazione disciplinata dalla presente legge puo' essere revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumita' e la salute pubblica o per altri gravi motivi di interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed impianto elettrico. 4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto obbligato e' tenuto altresi' al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi del comma 5 dell'art. 19.