Art. 19.
                       Sanzioni amministrative
    1. Fatto  salvo  l'obbligo  del  ripristino  di cui al successivo
comma 5,  la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici
in  assenza  dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge e'
assoggettata ad una sanzione amministrativa a carico del proprietario
dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori,
del pagamento di una somma:
      a) da  lire  100.000  a  lire 200.000 al metro, per le linee ed
impianti  con  tensione  nominale  di esercizio fra 100.000 e 150.000
volt;
      b) da  lire  50.000  a  lire  100.000 al metro, per le linee ed
impianti  con  tensione  e  sviluppo  inferiori  a quelli di cui alla
lettera a).
    2.  Fatto  salvo  l'obbligo  del  ripristino di cui al successivo
comma 5, la costruzione e l'esercizio di stazioni e cabine elettriche
in  assenza  dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge e'
assoggettata  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da   lire  10.000.000  a  lire  50.000.000,  a  carico  dei  soggetti
individuati dal comma l. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni
amministrative  previste  dalle norme urbanistiche in caso di assenza
della concessione edilizia, richiesta ai sensi dell'art. 11.
    3. La  violazione da parte dei soggetti di cui ai commi l e 2, di
uno o piu' obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate poste ai sensi
della  presente  legge,  e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  pari ad un terzo di quelle stabilite dagli
stessi commi 1 e 2.
    4.  L'esecuzione  degli  interventi di cui all'art. 8, in assenza
della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso art., e' punita
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da lire
2.000.000  a  lire  20.000.000,  a carico dei soggetti individuati ai
sensi dei commi l, 2 e 3.
    5. Nei  casi  di  cui  ai  commi  l  e  2,  e'  fatto  obbligo ai
trasgressori  di  provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In
caso  di  inerzia  da parte dei soggetti obbligati, l'amministrazione
competente  provvede  d'ufficio  a  spese  degli  inadempienti, ed il
recupero  delle  relative  somme  e'  disciplinato  dalle norme sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
    6.  Salva l'applicazione della sanzione prevista dai commi l e 2,
non  si  fa  luogo  a ripristino dei luoghi qualora, entro 120 giorni
dalla contestazione dell'illecito, il titolare dell'impianto presenti
domanda  di  autorizzazione  in sanatoria, che puo' essere rilasciata
esclusivamente  nel caso che l'impianto risulti conforme con le norme
vigenti al momento della realizzazione dell'opera.
    7.  Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 6,
l'adozione  delle  misure  previste  dal  comma 5 comportino un grave
pregiudizio  per  l'interesse  pubblico,  il titolare delle linee e/o
impianti  oggetto  delle  sanzioni  di  cui al presente articolo puo'
presentare    all'amministrazione    competente   apposito   progetto
alternativo.  In  tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 5
e'  sospesa,  in  attesa  dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione
relativa  al  progetto  per gli interventi alternativi, e la sanzione
amministrativa,  determinata ai fini del pagamento in misura ridotta,
ammonta  al  50%  dell'importo  dovuto per le violazioni previste dal
presente articolo.
    8. I  proventi  delle sanzioni disciplinate dal presente articolo
sono  prioritariamente  destinati alla individuazione delle azioni di
risanamento  previste  in  attuazione  comma  l dell'art. 11. Possono
inoltre  essere  destinati  alla  promozione  di attivita' di ricerca
finalizzate  alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti
alla  riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico.
    9.  Per  quanto non espressamente disposto dal presente articolo,
si  applicano  le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive  modificazioni,  ed alle leggi regionali 12 novembre 1993,
n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27.