Art. 19. Sanzioni amministrative 1. Fatto salvo l'obbligo del ripristino di cui al successivo comma 5, la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici in assenza dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge e' assoggettata ad una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, del pagamento di una somma: a) da lire 100.000 a lire 200.000 al metro, per le linee ed impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt; b) da lire 50.000 a lire 100.000 al metro, per le linee ed impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui alla lettera a). 2. Fatto salvo l'obbligo del ripristino di cui al successivo comma 5, la costruzione e l'esercizio di stazioni e cabine elettriche in assenza dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge e' assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000, a carico dei soggetti individuati dal comma l. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme urbanistiche in caso di assenza della concessione edilizia, richiesta ai sensi dell'art. 11. 3. La violazione da parte dei soggetti di cui ai commi l e 2, di uno o piu' obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate poste ai sensi della presente legge, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di quelle stabilite dagli stessi commi 1 e 2. 4. L'esecuzione degli interventi di cui all'art. 8, in assenza della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso art., e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, a carico dei soggetti individuati ai sensi dei commi l, 2 e 3. 5. Nei casi di cui ai commi l e 2, e' fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati, l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, ed il recupero delle relative somme e' disciplinato dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 6. Salva l'applicazione della sanzione prevista dai commi l e 2, non si fa luogo a ripristino dei luoghi qualora, entro 120 giorni dalla contestazione dell'illecito, il titolare dell'impianto presenti domanda di autorizzazione in sanatoria, che puo' essere rilasciata esclusivamente nel caso che l'impianto risulti conforme con le norme vigenti al momento della realizzazione dell'opera. 7. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 6, l'adozione delle misure previste dal comma 5 comportino un grave pregiudizio per l'interesse pubblico, il titolare delle linee e/o impianti oggetto delle sanzioni di cui al presente articolo puo' presentare all'amministrazione competente apposito progetto alternativo. In tal caso, l'adozione delle misure di cui al comma 5 e' sospesa, in attesa dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione relativa al progetto per gli interventi alternativi, e la sanzione amministrativa, determinata ai fini del pagamento in misura ridotta, ammonta al 50% dell'importo dovuto per le violazioni previste dal presente articolo. 8. I proventi delle sanzioni disciplinate dal presente articolo sono prioritariamente destinati alla individuazione delle azioni di risanamento previste in attuazione comma l dell'art. 11. Possono inoltre essere destinati alla promozione di attivita' di ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni tecnologiche miranti alla riduzione dell'impatto visivo e dei livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. 9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali 12 novembre 1993, n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27.