Art. 20. Norme transitorie 1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401 e 30.000 volt, gia' realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro 2 anni dall'emanazione delle direttive di cui all'art. 4, apposita istanza, corredata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilita', da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale. 2. La relazione prevista dal comma l descrive le principali caratteristiche degli impianti, e ne attesta la rispondenza alle norme vigenti in materia al momento della realizzazione degli interventi. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione prende atto dell'elenco degli impianti, e provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R.T. La presa d'atto dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge. 4. La giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico rilevante alla permanenza degli interventi realizzati, puo' procedere, anche in caso di impianti con tensione superiore a quella di cui al comma l, al rilascio dell'autorizzazione, in via di sanatoria, purche' sia accertata la compatibilita' degli interventi stessi con i vincoli territoriali ed ambientali, di carattere urbanistico, paesaggistico, nonche' con quelli posti a tutela della salute pubblica. A tal fine, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza alla Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. l9, commi l, 2 e 3.