Art. 20.
                          Norme transitorie
    1. I  proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401
e  30.000  volt, gia' realizzati alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  per  i  quali  non sia stata rilasciata la relativa
autorizzazione,   devono   presentare  alla  Regione,  entro  2  anni
dall'emanazione  delle direttive di cui all'art. 4, apposita istanza,
corredata   da   una   relazione   sottoscritta,   sotto  la  propria
responsabilita',  da  un  tecnico qualificato, iscritto al competente
albo professionale.
    2. La  relazione  prevista  dal  comma  l  descrive le principali
caratteristiche  degli  impianti,  e  ne  attesta la rispondenza alle
norme  vigenti  in  materia  al  momento  della  realizzazione  degli
interventi.
    3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Regione
prende   atto   dell'elenco  degli  impianti,  e  provvede  alla  sua
pubblicazione  nel  B.U.R.T.  La  presa  d'atto  dell'elenco equivale
all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.
    4.  La  giunta  regionale,  ove  ravvisi  un  interesse  pubblico
rilevante   alla   permanenza   degli   interventi  realizzati,  puo'
procedere,  anche in caso di impianti con tensione superiore a quella
di  cui  al  comma  l,  al  rilascio  dell'autorizzazione,  in via di
sanatoria,  purche'  sia accertata la compatibilita' degli interventi
stessi  con  i  vincoli  territoriali  ed  ambientali,  di  carattere
urbanistico,  paesaggistico,  nonche' con quelli posti a tutela della
salute  pubblica.  A  tal  fine, i soggetti interessati sono tenuti a
presentare  apposita istanza alla Regione, entro un anno dall'entrata
in  vigore  della presente legge. E' fatta salva l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art. l9, commi l, 2 e 3.