Art. 13 Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta 1. L'IRESA e' dovuta per l'emissione sonora prodotta dagli aeromobili civili dall'esercente dell'aeromobile, come individuato nell'art. 874 del codice della navigazione, per ogni singolo decollo e per ogni singolo atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in base al «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti», o direttamente gestiti dallo stesso ENAC. 2. Ai sensi dell'art. 876 del codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.