Art. 13 
 
            Soggetto obbligato e presupposto dell'imposta 
 
    1. L'IRESA  e'  dovuta  per  l'emissione  sonora  prodotta  dagli
aeromobili civili dall'esercente  dell'aeromobile,  come  individuato
nell'art. 874 del codice della navigazione, per ogni singolo  decollo
e  per  ogni  singolo  atterraggio  effettuato  negli  aeroporti  del
territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per  l'aviazione
civile  (ENAC),  in  base  al  «Regolamento  per  la  costruzione   e
l'esercizio degli aeroporti», o  direttamente  gestiti  dallo  stesso
ENAC. 
    2. Ai sensi  dell'art.  876  del  codice  della  navigazione,  in
mancanza  della  dichiarazione  di  esercente  si  presume  tale   il
proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.