Art. 15 Esenzioni dall'imposta 1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta: a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del codice della navigazione; c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo; f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso; g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attivita'; i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Max Take-Off Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500; l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).