Art. 15 
 
                       Esenzioni dall'imposta 
 
    1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta: 
      a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; 
      b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art.  789
del codice della navigazione; 
      c)  gli  aeromobili  di  proprieta'   o   in   esercenza   alle
organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO)  e
ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
      d) gli aeromobili di proprieta' o in  esercenza  all'Aero  club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
      e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori  e/o  in
attesa di omologazione con permesso di volo; 
      f) gli aeromobili esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o
all'aviosoccorso; 
      g) gli aeromobili storici, tali intendendosi  quelli  che  sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni; 
      h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed
antincendio, ed adibiti a tali attivita'; 
      i) gli aeromobili con peso massimo  al  decollo  (Max  Take-Off
Weight MTOW) non superiore a kg. 4.500; 
      l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).