Art. 16 
 
                     Determinazione dell'imposta 
 
    1. L'imposta e' determinata tenendo conto  del  peso  massimo  al
decollo (Max Take-Off Weight MTOW)  e  del  livello  delle  emissioni
sonore  dell'aeromobile,  accertate  all'atto   dell'immatricolazione
dell'aeromobile, previste dall'annesso 16 volume I della  Convenzione
civile internazionale ICAO, nelle seguenti misure: 
    a) classe 1: € 0,62 per ogni tonnellata o frazione di  tonnellata
per le prime 25 tonnellate ed € 0,82 per ogni successiva tonnellata o
frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli  aeromobili
privi di certificazione acustica o con  certificazione  acustica  che
non raggiunge le prestazioni richieste per la conformita' ai capitoli
2, 3, 4 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO; 
    b) classe 2: € 0,46 per ogni tonnellata o frazione di  tonnellata
per le prime 25 tonnellate ed € 0,60 per ogni successiva tonnellata o
frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli  aeromobili
con certificazione acustica che raggiunge  le  prestazioni  richieste
per la conformita' al capitolo 2 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO; 
    c) classe 3: € 0,16 per ogni tonnellata o frazione di  tonnellata
per le prime 25 tonnellate ed € 0,20 per ogni successiva tonnellata o
frazione di tonnellata di peso massimo al decollo per gli  aeromobili
con certificazione acustica che raggiunge  le  prestazioni  richieste
per la conformita' al capitolo 3 dell'annesso 16 volume I dell'ICAO. 
    2. Per gli aeromobili con certificazione acustica  che  raggiunge
le  prestazioni  richieste  per  la   conformita'   al   capitolo   3
dell'annesso 16 volume I  dell'ICAO  che  in  piu'  non  eccedono  in
nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti  ed  hanno  un  margine
cumulativo, differenza tra valore limite e valore  di  certificazione
dell'aeromobile,  maggiore  o  uguale  a  5   EPNdB,   l'imposta   e'
determinata nella misura fissata per la classe 3, di cui al comma  1,
lettera c), del presente articolo, con la riduzione del 25 per cento. 
    3. Per gli aeromobili con certificazione acustica  che  raggiunge
le  prestazioni  richieste  per  la   conformita'   al   capitolo   4
dell'annesso 16 volume I dell'ICAO, l'imposta  e'  determinata  nella
misura fissata per la classe 3, di cui al comma 1,  lettera  c),  del
presente articolo, con la riduzione del 50 per cento.