Art. 17 
 
                              Sanzioni 
 
    1.  In  caso  di  omesso,  insufficiente  o   tardivo   pagamento
dell'IRESA da parte dei soggetti di cui all'art. 13 si  applicano  le
disposizioni  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge  23  dicembre
1996, n. 662) e del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662).