Art. 18 Destinazione del gettito 1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'IRESA, al netto dei costi delle convenzioni di cui all'art. 14, comma 6, sono destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo per i residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale, come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.