Art. 18 
 
                      Destinazione del gettito 
 
    1. Le entrate derivanti dall'applicazione  dell'IRESA,  al  netto
dei costi delle  convenzioni  di  cui  all'art.  14,  comma  6,  sono
destinate in misura pari al 50 per cento al completamento dei sistemi
di monitoraggio acustico e disinquinamento acustico  e  all'eventuale
indennizzo  per  i  residenti  nelle  zone   A   e   B   dell'intorno
aeroportuale, come definite dal decreto  del  Ministro  dell'ambiente
del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.  267  del
15 novembre 1997.