Art. 12 
 
Condizioni per il  distacco  dal  libero  Consorzio  o  dalla  Citta'
                            metropolitana 
 
  1. Non e' ammessa la costituzione di un libero Consorzio  ai  sensi
del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro  libero
Consorzio ai sensi  del  comma  3  del  predetto  articolo  2  ovvero
l'adesione  di  un  comune  alla  Citta'   metropolitana   ai   sensi
dell'articolo 9,  qualora,  per  effetto  del  distacco,  nel  libero
Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore  a  150.000
abitanti ovvero si  interrompa  la  continuita'  territoriale  tra  i
comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare  il  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma,  si  tiene  conto  dell'ordine
delle delibere  quale  risultante  dall'elenco  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico. 
  2.  Non  e'  ammesso  il  distacco  di  un  comune   dalle   Citta'
metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai  sensi  dell'articolo
9,  qualora,  per  effetto  del  distacco,  nelle   predette   Citta'
metropolitane si interrompa la continuita' territoriale o venga  meno
la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma,  si  tiene  conto  dell'ordine
delle delibere  quale  risultante  dall'elenco  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.