Art. 12 Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Citta' metropolitana 1. Non e' ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Citta' metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuita' territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico. 2. Non e' ammesso il distacco di un comune dalle Citta' metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Citta' metropolitane si interrompa la continuita' territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.