Art. 13 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi  di  cui  al
comma  6  dell'articolo  1  continuano  ad  essere  esercitate,  fino
all'insediamento degli organi dei predetti liberi  Consorzi  e  delle
Citta' metropolitane e, comunque, non oltre il 31  ottobre  2014,  da
commissari straordinari ai sensi dell'articolo  145  dell'ordinamento
amministrativo degli enti locali  nella  Regione  siciliana  (decreto
legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con  legge
regionale  15  marzo  1963,  n.  16   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  2.  La  legge  istitutiva  dei  liberi  Consorzi  e  delle   Citta'
metropolitane di cui  al  comma  6  dell'articolo  2  stabilisce  gli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli  organi
dei suddetti enti e per  il  loro  insediamento,  in  sede  di  prima
applicazione.