Art. 13 Norme transitorie 1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Citta' metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Citta' metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.