Art. 13 
 
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore  forestale  e  della
                      prevenzione degli incendi 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge regionale  11
giugno 2014, n. 13 e' autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa
nel limite massimo di 77.500 migliaia  di  euro  (UPB  10.5.1.3.2.  -
capitoli 156604). 
  2.  Per  l'attuazione  di  progetti,  coerenti  con  il  comma   18
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   finalizzati   alla   costruzione   e
manutenzione straordinaria di opere ed impianti  del  demanio  e  del
patrimonio pubblico forestale nonche' per  la  ricostituzione  ed  il
recupero del patrimonio pubblico boschivo e' autorizzata  per  l'anno
2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro
(UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di cui al  presente  comma
si provvede mediante utilizzo delle risorse di  cui  all'articolo  61
della presente legge.