Art. 13 Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi 1. Per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e' autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 77.500 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2. - capitoli 156604). 2. Per l'attuazione di progetti, coerenti con il comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati alla costruzione e manutenzione straordinaria di opere ed impianti del demanio e del patrimonio pubblico forestale nonche' per la ricostituzione ed il recupero del patrimonio pubblico boschivo e' autorizzata per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 25.000 migliaia di euro (UPB 10.5.2.6.1. - cap. 554201). All'onere di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 61 della presente legge.