Art. 18 
 
                            Fondi Globali 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge  regionale
28 gennaio 2014, n. 5 (UPB 4.2.1.5.2 - cap. 215704  -  accantonamento
1002) e' incrementato dell'importo di 400 migliaia di euro.