Art. 19 
 
        Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco 
       di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 
 
  1. All'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo
il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: 
    «3-bis.  Nel  rispetto  della   vigente   normativa   comunitaria
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro e'  autorizzato  a  concedere  ai  datori  di  lavoro  di  cui
all'articolo 38 della  legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  9  che
procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di  cui
al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
36 della citata legge regionale n.  9/2009,  gli  incentivi  previsti
dagli articoli 37, 38, 39 e 40  della  medesima  legge  regionale  n.
9/2009. 
    3-ter.  Il  Dipartimento  regionale  del  lavoro,   dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative,  al  fine
di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei  lavoratori
inseriti nell'elenco di cui al presente  articolo  e'  autorizzato  a
concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014
e nei limiti dello  stanziamento  di  cui  al  comma  successivo,  un
importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a  titolo  di  borsa  auto
impiego.  Non   possono   presentare   istanza   i   lavoratori   che
raggiungeranno l'eta' pensionabile nel biennio successivo  alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
    3-quater. Le disposizioni di  cui  al  comma  precedente  non  si
applicano per coloro  i  quali  incorrono  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 
    3-quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3-ter viene
concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata  tenendo  conto
dei criteri di seguito elencati: 
      a) maggiore carico familiare; 
      b) a parita', minore reddito derivante dal modello ISEE; 
      c) ad ulteriore parita', ordine  cronologico  di  presentazione
delle istanze. 
    3-sexies. Per le finalita' di cui al comma 3 ter  e'  autorizzata
per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro.  Al
relativo onere si provvede a  valere  sulle  disponibilita'  dell'UPB
4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.».