Art. 19 Misure di fuoriuscita lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 5/2014 1. All'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: «3-bis. Nel rispetto della vigente normativa comunitaria l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e' autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 38 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 che procedono all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui al presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 36 della citata legge regionale n. 9/2009, gli incentivi previsti dagli articoli 37, 38, 39 e 40 della medesima legge regionale n. 9/2009. 3-ter. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attivita' formative, al fine di favorire la fuoriuscita dal bacino di appartenenza dei lavoratori inseriti nell'elenco di cui al presente articolo e' autorizzato a concedere, a coloro che presentano istanza entro il 30 settembre 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui al comma successivo, un importo, una tantum, pari a euro 25.000,00 a titolo di borsa auto impiego. Non possono presentare istanza i lavoratori che raggiungeranno l'eta' pensionabile nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 3-quater. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. 3-quinquies. La borsa di auto impiego di cui al comma 3-ter viene concessa sulla base di apposita graduatoria elaborata tenendo conto dei criteri di seguito elencati: a) maggiore carico familiare; b) a parita', minore reddito derivante dal modello ISEE; c) ad ulteriore parita', ordine cronologico di presentazione delle istanze. 3-sexies. Per le finalita' di cui al comma 3 ter e' autorizzata per gli anni 2015/2016 la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilita' dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 accantonamento 1001.».