Art. 20 
 
Esami per l'iscrizione agli albi per  l'esercizio  delle  professioni
                             turistiche 
 
  1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n.  8  e'
inserito il seguente articolo: 
  «Art. 7-bis (Contributi per spese di organizzazione). - 1. A carico
di coloro che richiedono di  accedere  alle  verifiche  previste  per
l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, e' previsto un
contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da
parte dell'Amministrazione per le attivita' di verifica. 
  2. La misura del  contributo  e'  determinata  con  i  decreti  che
approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.». 
  2. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge
regionale 3  maggio  2004,  n.  8  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.