Art. 20 Esami per l'iscrizione agli albi per l'esercizio delle professioni turistiche 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e' inserito il seguente articolo: «Art. 7-bis (Contributi per spese di organizzazione). - 1. A carico di coloro che richiedono di accedere alle verifiche previste per l'accesso alle professioni di cui alla presente legge, e' previsto un contributo non superiore ad euro 100,00 per le spese da sostenersi da parte dell'Amministrazione per le attivita' di verifica. 2. La misura del contributo e' determinata con i decreti che approvano i relativi avvisi pubblici di indizione delle verifiche.». 2. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa di 100 migliaia di euro.