Art. 21 
 
         Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II 
      del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 
 
  1. Per le finalita' di cui agli articoli 53 e seguenti del capo  II
del Titolo V  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11,  e'
autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 15.000 migliaia di euro. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono  altresi'  destinate  le
somme derivanti: 
    a) dall'avanzo relativo a  fondi  regionali  a  destinazione  non
vincolata del Fondo siciliano per l'assistenza e la collocazione  dei
lavoratori disoccupati, non utilizzato alla data di entrata in vigore
della presente legge, ad eccezione dell'importo di  cui  all'articolo
23; 
    b) dalle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di
cui all'articolo 22; 
    c) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad  assegnazioni
extraregionali. 
  3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 e' destinata, nella  misura
del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori  svantaggiati,  molto
svantaggiati o disabili con eta'  superiore  ad  anni  34  e  per  il
restante 50 per cento alle  assunzioni  di  lavoratori  svantaggiati,
molto svantaggiati o disabili con eta' inferiore ad anni 34". 
  4. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare
al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del
presente articolo.