Art. 21 Rifinanziamento degli interventi di cui al Capo II del titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 1. Per le finalita' di cui agli articoli 53 e seguenti del capo II del Titolo V della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 15.000 migliaia di euro. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 sono altresi' destinate le somme derivanti: a) dall'avanzo relativo a fondi regionali a destinazione non vincolata del Fondo siciliano per l'assistenza e la collocazione dei lavoratori disoccupati, non utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'importo di cui all'articolo 23; b) dalle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22; c) dalla riprogrammazione delle risorse relative ad assegnazioni extraregionali. 3. La spesa autorizzata dai commi 1 e 2 e' destinata, nella misura del 50 per cento, alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con eta' superiore ad anni 34 e per il restante 50 per cento alle assunzioni di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili con eta' inferiore ad anni 34". 4. Il Ragioniere generale della Regione e' autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni derivanti dall'attuazione del presente articolo.