Art. 22 
 
                     Contributo di solidarieta' 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2016 per i trattamenti pensionistici  superiori
a € 50.000,00 erogati dal Fondo pensioni Sicilia, nonche' dagli  enti
di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10  e
successive modifiche ed integrazioni qualora a carico dei  rispettivi
bilanci, il contributo di solidarieta'  introdotto  dall'articolo  1,
comma 486,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e  successive
modifiche e integrazioni e' dovuto nelle aliquote pari a: 
    a) 5 per cento per la parte eccedente  l'importo  annuo  di  euro
50.000,00 e fino all'importo annuo pari a euro 65.179,40; 
    b) 5,50 per cento per la parte eccedente  il  precedente  importo
annuo e fino all'importo annuo pari a euro 91.251,16. 
  2. Resta ferma  l'applicazione  dell'articolo1,  comma  486,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).