Art. 24 
 
                   Definizione accordo transattivo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma  9,  della  legge
regionale 25 maggio 1995,  n.  45  e'  autorizzata,  per  l'esercizio
finanziario 2014, la spesa complessiva di 2.650 migliaia di euro (UPB
10.3.1.3.1 - capitolo 147305).