Art. 24 Definizione accordo transattivo 1. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 9, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, la spesa complessiva di 2.650 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147305).