Art. 27 
 
 Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 54 della legge regionale 15
maggio  2013,  n.  9  e  successive  modifiche  ed  integrazioni   e'
autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 1.900 migliaia  di
euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).