Art. 27 Contributo in favore delle associazioni regionali degli allevatori 1. Per le finalita' di cui all'articolo 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa di 1.900 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).