Art. 29 Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico 1. Per le finalita' di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734). Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono definite entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.