Art. 29 
 
Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti
                  beneficiari di sostegno economico 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 128 della  legge  regionale
12 maggio 2010, n. 11  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di  10.000  migliaia  di  euro
(UPB 4.2.1.5.99 - capitolo 215734). 
  Le procedure per l'assegnazione delle risorse di  cui  al  presente
comma sono definite entro 60 giorni dall'approvazione della  presente
legge.