Art. 35 Contributi per il funzionamento delle universita', degli istituti universitari e dei relativi osservatori 1. Per l'erogazione di contributi per il funzionamento delle universita', degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici di cui all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 200 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).