Art. 35 
 
Contributi per il funzionamento  delle  universita',  degli  istituti
               universitari e dei relativi osservatori 
 
  1. Per  l'erogazione  di  contributi  per  il  funzionamento  delle
universita',   degli   istituti   universitari,   degli   osservatori
astronomici,  astrofisici,   geofisici   e   vulcanologici   di   cui
all'articolo 73, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di  200  migliaia  di  euro
(UPB 9.2.1.3.5 - capitolo 373307).