Art. 58 
Interventi  a  favore  delle  scuole  musicali   provinciali,   delle
  istituzioni a carattere culturale e scientifico e per  il  servizio
  di vigilanza venatoria 
  1. Le assegnazioni di parte corrente alle province  sono  destinate
prioritariamente,   oltre   che   alle   finalita'   gia'    previste
dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 gennaio  2014,  n.
5, anche al funzionamento delle scuole musicali provinciali  ed  alle
istituzioni a carattere culturale e scientifico gia' finanziate dalle
province regionali nonche' per il servizio di vigilanza venatoria. Le
assegnazioni medesime sono incrementate, per l'esercizio  finanziario
2014, di 9.150 migliaia di euro.