Art. 58 Interventi a favore delle scuole musicali provinciali, delle istituzioni a carattere culturale e scientifico e per il servizio di vigilanza venatoria 1. Le assegnazioni di parte corrente alle province sono destinate prioritariamente, oltre che alle finalita' gia' previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, anche al funzionamento delle scuole musicali provinciali ed alle istituzioni a carattere culturale e scientifico gia' finanziate dalle province regionali nonche' per il servizio di vigilanza venatoria. Le assegnazioni medesime sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2014, di 9.150 migliaia di euro.