Art. 61 Impiego fondi IRCAC inutilizzati 1. Al fine di rendere disponibili le somme impegnate e non utilizzate nei Fondi a qualunque titolo gestiti dall'IRCAC, di provenienza regionale, lo stesso dovra' procedere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad un controllo delle attivita' deliberate ai sensi delle leggi regionali di riferimento per verificarne la concretezza ed attualita'. L'IRCAC e la Regione adottano i provvedimenti di revoca in autotutela ove sussistano i requisiti nei casi previsti dalla legge e disimpegnano dai citati Fondi le somme non erogate. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. Gli interessi maturati sulle somme relative al fondo unico a gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono, a decorrere dal corrente anno, integrazioni del fondo. 4. Le somme disimpegnate ai sensi del comma 1, al netto di eventuali commissioni spettanti all'IRCAC per la gestione dei medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito dall'IRCAC per essere destinate a nuove iniziative in materia di sviluppo e occupazione, a carattere innovativo, nel settore della cooperazione mutualistica del terzo settore e delle cooperative che gestiscono aziende agricole e terreni confiscati alla mafia e alle attivita' previste dal Fondo unico a gestione separata gestito dall'Istituto, fatta eccezione per l'importo di 25.000 migliaia di euro che e' versato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato agli interventi previsti dall'articolo 13, comma 2, della presente legge.