Art. 61 
 
                  Impiego fondi IRCAC inutilizzati 
 
  1. Al  fine  di  rendere  disponibili  le  somme  impegnate  e  non
utilizzate nei  Fondi  a  qualunque  titolo  gestiti  dall'IRCAC,  di
provenienza regionale, lo stesso dovra' procedere entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge e,  successivamente,
entro il 31 gennaio di ogni anno, ad  un  controllo  delle  attivita'
deliberate  ai  sensi  delle  leggi  regionali  di  riferimento   per
verificarne la  concretezza  ed  attualita'.  L'IRCAC  e  la  Regione
adottano i provvedimenti di revoca in  autotutela  ove  sussistano  i
requisiti nei casi previsti dalla legge  e  disimpegnano  dai  citati
Fondi le somme non erogate. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3. Gli interessi maturati sulle somme relative  al  fondo  unico  a
gestione separata, costituito presso l'IRCAC, ai sensi  dell'articolo
63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e  successive  modifiche
ed  integrazioni,  costituiscono,  a  decorrere  dal  corrente  anno,
integrazioni del fondo. 
  4. Le somme  disimpegnate  ai  sensi  del  comma  1,  al  netto  di
eventuali  commissioni  spettanti  all'IRCAC  per  la  gestione   dei
medesimi, restano nella dotazione del Fondo unico di cui all'articolo
63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, gestito  dall'IRCAC  per
essere  destinate  a  nuove  iniziative  in  materia  di  sviluppo  e
occupazione, a carattere innovativo, nel settore  della  cooperazione
mutualistica del terzo settore e  delle  cooperative  che  gestiscono
aziende agricole e terreni confiscati alla  mafia  e  alle  attivita'
previste dal Fondo unico a gestione separata  gestito  dall'Istituto,
fatta eccezione per l'importo di  25.000  migliaia  di  euro  che  e'
versato, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, in entrata al bilancio regionale per essere destinato
agli interventi previsti dall'articolo 13, comma  2,  della  presente
legge.