Art. 9 
 
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale  n.
57/2013 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) le  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  di  cui
all'art. 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;».