Art. 9 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 57/2013 e' sostituita dalla seguente: «b) le modalita' per la concessione dei contributi di cui all'art. 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;».