Art. 10 Dipendenze 1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente Capo possono svolgere la propria attivita', oltreche' nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative.