Art. 10 
 
                             Dipendenze 
 
  1. Gli  esercizi  alberghieri  di  cui  al  presente  Capo  possono
svolgere la propria attivita', oltreche'  nella  sede  principale,  o
«casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e  portineria
e di regola gli altri  servizi  generali  di  cui  si  avvalgono  gli
ospiti, anche in dipendenze aventi le  caratteristiche  di  cui  alle
specifiche disposizioni attuative.