Art. 6 Alberghi 1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unita' abitative costituite da camere. 2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di unita' abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.