Art. 6 
 
                              Alberghi 
 
  1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio  ai
clienti in non meno di sette unita' abitative costituite da camere. 
  2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la  presenza  di
unita' abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate  di
cucina o posto-cottura, nel limite di  una  capacita'  ricettiva  non
superiore al 40 per cento di quella  complessiva  dell'esercizio  con
esclusione dei posti letto  aggiuntivi  definiti  dalle  disposizioni
attuative.