Art. 7 Residenze turistico-alberghiere 1. Sono residenze turistico-alberghiere (RTA) le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unita' abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura. E' consentita la presenza di unita' abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 40 per cento delle unita' abitative complessive. 2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative. 3. Le nuove strutture sono costituite da un'unica unita' immobiliare catastale, anche articolata in piu' edifici, soggetta a specifico vincolo a RTA e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d'uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie. 4. I requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unita' immobiliare di categoria produttiva.