Art. 7 
 
                   Residenze turistico-alberghiere 
 
  1.  Sono  residenze  turistico-alberghiere   (RTA)   le   strutture
ricettive che forniscono alloggio ai clienti in  non  meno  di  sette
unita' abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina
o posto-cottura.  E'  consentita  la  presenza  di  unita'  abitative
costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in  numero  non
superiore al 40 per cento delle unita' abitative complessive. 
  2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la  presenza  di
camere del tipo albergo, non dotate di cucina  o  posto-cottura,  nel
limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40  per  cento  di
quella complessiva dell'esercizio  con  esclusione  dei  posti  letto
aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative. 
  3.  Le  nuove  strutture  sono  costituite   da   un'unica   unita'
immobiliare catastale, anche articolata in piu' edifici,  soggetta  a
specifico vincolo a RTA e non possono essere  oggetto  di  successivi
mutamenti di destinazione d'uso in  residenza,  pure  in  assenza  di
opere edilizie. 
  4. I requisiti e i vincoli di cui al comma  3  sono  riportati  nel
titolo edilizio che abilita la  realizzazione  di  tali  strutture  e
trascritti nei registri immobiliari a cura e spese  dei  proprietari,
con obbligo  di  accatastamento  come  unica  unita'  immobiliare  di
categoria produttiva.