Art. 8 
 
                               Locande 
 
  1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere  che  forniscono
alloggio ai clienti in non piu' di sei  e  non  meno  di  tre  unita'
abitative costituite da camere. 
  2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la  presenza  di
unita' abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di  una
capacita'  ricettiva  non  superiore  al  40  per  cento  di   quella
complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi
definiti dalle disposizioni attuative.