Art. 8 Locande 1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non piu' di sei e non meno di tre unita' abitative costituite da camere. 2. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di unita' abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio, con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.