Art. 9 
 
                           Albergo diffuso 
 
  1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in  edifici
ricadenti nei centri  storici  od  in  ambiti  territoriali  ad  essi
equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi  le
caratteristiche di cui alle specifiche  disposizioni  attuative,  che
forniscono alloggio ai clienti  in  unita'  abitative  costituite  da
camere. 
  2. Gli alberghi diffusi hanno una capacita' ricettiva,  comprensiva
dei letti aggiuntivi, non inferiore a trenta posti letto, nei  comuni
con un numero di residenti superiore a 5.000, e a dieci posti  letto,
nei comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000. 
  3. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la  presenza  di
unita' abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate  di
cucina o posto-cottura, nel limite di  una  capacita'  ricettiva  non
superiore al 40 per cento di quella  complessiva  dell'esercizio  con
esclusione dei posti letto  aggiuntivi  definiti  dalle  disposizioni
attuative. 
  4.  L'albergo  diffuso   e'   compatibile   con   le   destinazioni
urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.