Art. 9 Albergo diffuso 1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive ubicate in edifici ricadenti nei centri storici od in ambiti territoriali ad essi equivalenti individuati dal vigente strumento urbanistico, aventi le caratteristiche di cui alle specifiche disposizioni attuative, che forniscono alloggio ai clienti in unita' abitative costituite da camere. 2. Gli alberghi diffusi hanno una capacita' ricettiva, comprensiva dei letti aggiuntivi, non inferiore a trenta posti letto, nei comuni con un numero di residenti superiore a 5.000, e a dieci posti letto, nei comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000. 3. Nelle strutture di cui al comma 1 e' consentita la presenza di unita' abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacita' ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative. 4. L'albergo diffuso e' compatibile con le destinazioni urbanistiche turistico-ricettiva e residenziale.