Art. 10 
 
           Scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche 
                provinciali paritarie e riconosciute 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 20/bis della legge provinciale 29  giugno
2000,  n.  12,  anche  le  scuole  dell'infanzia  e  le   istituzioni
scolastiche  provinciali  paritarie  e  riconosciute  sono  tenute  a
garantire un sistema educativo di istruzione e formazione  inclusivo,
ai sensi della presente legge. 
  2. La Provincia sostiene le scuole dell'infanzia e  le  istituzioni
scolastiche  provinciali  paritarie  e  riconosciute  nell'attuazione
delle misure finalizzate all'inclusione tramite l'assunzione  diretta
di spese o tramite contributi.