Art. 12 Misure formative in seguito all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo 1. Ai fini di promuovere l'inclusione nel mondo del lavoro, la riabilitazione professionale e l'apprendimento in tutto l'arco della vita, la Provincia adotta i seguenti provvedimenti: a) misure individualizzate e differenziate per la valutazione e l'orientamento lavorativo, per la riqualificazione, per la formazione e per l'aggiornamento professionale; b) misure formative coordinate e differenziate per gruppo in collaborazione con tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo; c) misure formative sul territorio nazionale e all'estero in cooperazione con istituti di istruzione e formazione e istituzioni pedagogiche.