Art. 12 
 
            Misure formative in seguito all'assolvimento 
                 dell'obbligo scolastico e formativo 
 
  1. Ai fini di promuovere l'inclusione  nel  mondo  del  lavoro,  la
riabilitazione professionale e l'apprendimento in tutto l'arco  della
vita, la Provincia adotta i seguenti provvedimenti: 
    a) misure individualizzate e differenziate per la  valutazione  e
l'orientamento lavorativo, per la riqualificazione, per la formazione
e per l'aggiornamento professionale; 
    b) misure formative coordinate  e  differenziate  per  gruppo  in
collaborazione con tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti  nel
processo; 
    c) misure formative sul  territorio  nazionale  e  all'estero  in
cooperazione con istituti di istruzione e  formazione  e  istituzioni
pedagogiche.