Art. 13 Cooperazione con la Libera Universita' di Bolzano 1. La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Universita' di Bolzano le condizioni quadro per l'istituzione di un centro universitario di competenza per l'inclusione con i seguenti compiti: a) elaborazione di un progetto formativo per il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e per il personale docente delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie per rispondere ai bisogni formativi di tutti i bambini e bambine, alunni e alunne; b) attivita' di ricerca specifiche per la realizzazione dell'inclusione nel sistema educativo di istruzione e formazione; c) scambio a livello scientifico con altre istituzioni attive in questo settore; d) elaborazione di un regolamento per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilita' o con bisogni educativi speciali tutte le misure specifiche di sostegno necessarie. 2. L'attuazione dell'accordo fra Provincia e Libera Universita' di Bolzano di cui al comma 1 viene regolarmente verificata.