Art. 13 
 
          Cooperazione con la Libera Universita' di Bolzano 
 
  1.  La  Provincia  definisce  tramite  un  accordo  con  la  Libera
Universita' di Bolzano le condizioni quadro per l'istituzione  di  un
centro universitario di competenza per l'inclusione  con  i  seguenti
compiti: 
    a)  elaborazione  di  un  progetto  formativo  per  il  personale
pedagogico delle scuole dell'infanzia  e  per  il  personale  docente
delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie  per  rispondere
ai bisogni formativi di tutti i bambini e bambine, alunni e alunne; 
    b)  attivita'  di  ricerca  specifiche   per   la   realizzazione
dell'inclusione nel sistema educativo di istruzione e formazione; 
    c) scambio a livello scientifico con altre istituzioni attive  in
questo settore; 
    d) elaborazione di un regolamento per garantire agli  studenti  e
alle studentesse con disabilita' o  con  bisogni  educativi  speciali
tutte le misure specifiche di sostegno necessarie. 
  2. L'attuazione dell'accordo fra Provincia e Libera Universita'  di
Bolzano di cui al comma 1 viene regolarmente verificata.