Art. 7 
 
              Misure di sostegno a livello provinciale 
 
  1. La Provincia e,  dove  previsto  con  specifica  convenzione,  i
comuni, garantiscono un sistema educativo di istruzione e  formazione
inclusivo tramite: 
    a) un unico gruppo di lavoro interistituzionale  che,  a  livello
provinciale, coordini le misure finalizzate all'inclusione; di questo
gruppo  fanno  parte  anche   rappresentanti   delle   organizzazioni
interessate; 
    b)  un  centro  di  competenza  per   l'inclusione   in   ciascun
Dipartimento Istruzione e Formazione, che comprenda anche servizi  di
consulenza e un centro per il prestito alle  scuole  dell'infanzia  e
alle scuole di specifici materiali didattici e pedagogici nonche'  di
specifici arredi personalizzati; 
    c)   un   percorso   di    formazione    specifica,    improntato
all'inclusione,   per   il   personale   pedagogico   delle    scuole
dell'infanzia,  per  tutti  gli  e  le  insegnanti,  nonche'  per   i
collaboratori e le collaboratrici all'integrazione; 
    d) l'assegnazione di personale con competenze specifiche; 
    e) iniziative di formazione continua in materia di inclusione per
tutto il personale; 
    f) la predisposizione, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole,
di ambienti di studio e di spazi che favoriscano la partecipazione  e
l'inclusione; 
    g) il sostegno  finanziario  alle  scuole  dell'infanzia  e  alle
scuole per l'acquisto di specifici materiali didattici ed  educativi,
nonche' di specifici arredi personalizzati, salvo che gli stessi  non
vengano acquistati da una sede centrale o messi  a  disposizione  dal
centro di competenza di cui alla lettera b); 
    h)  misure  di  orientamento   precoce   a   livello   personale,
scolastico, formativo, professionale  e  lavorativo,  nonche'  misure
formative mirate e altre misure che promuovano la  partecipazione  al
lavoro all'interno di contesti appropriati. 
  2.   Sulla   base   delle   proposte   del   gruppo    di    lavoro
interistituzionale di cui  al  comma  1,  lettera  a),  la  Provincia
definisce i compiti e le procedure per instaurare una  collaborazione
partecipativa volta a realizzare la partecipazione e l'inclusione nel
sistema educativo, tra i Dipartimenti  Istruzione  e  Formazione,  la
Sanita', i servizi  sociali,  le  organizzazioni  di  rappresentanza,
nonche' - qualora se ne ravvisi la necessita' - con ulteriori partner
pubblici o privati. 
  3. Riguardo al diritto all'istruzione la Provincia garantisce: 
    a) sostegno per l'accesso, a pari  condizioni,  a  convitti  e  a
collegi universitari; 
    b)  prestazioni  assistenziali  a  studenti  e   studentesse   di
universita' e di istituti superiori a livello universitario,  erogate
indipendentemente dall'accesso ai collegi.