Art. 8 
 
                  Misure delle scuole dell'infanzia 
                           e delle scuole 
 
  1. Le scuole dell'infanzia e le scuole attuano le seguenti misure: 
    a) analisi e valutazione delle capacita' e dei bisogni  educativi
dei singoli bambini e bambine, alunni e  alunne  in  una  prospettiva
inclusiva; 
    b)  individuazione  dei  fattori   di   rischio   per   prevenire
l'insorgere di difficolta'  attraverso  l'attivazione  tempestiva  di
misure preventive; 
    c) elaborazione  di  piani  educativi  individualizzati,  con  il
coinvolgimento dei genitori o  di  chi  esercita  la  responsabilita'
genitoriale e, ove possibile,  anche  delle  dirette  e  dei  diretti
interessati; 
    d) misure per sostenere prove differenziate agli esami  di  Stato
al termine del  primo  e  del  secondo  ciclo  di  istruzione  e  per
acquisire qualifiche parziali, se  cio'  fosse  inevitabile  a  causa
della disabilita'; 
    e)  applicazione  di  una  didattica   inclusiva   nell'attivita'
quotidiana di educazione e di insegnamento; 
    f)  finanziamento   di   misure   necessarie   per   l'attuazione
dell'inclusione; 
    g) attuazione  di  progetti  individualizzati  e  personalizzati,
nonche' di percorsi educativi e formativi orientati alla vita e  alla
professione, anche in collaborazione con partner extrascolastici.