Art. 8 Misure delle scuole dell'infanzia e delle scuole 1. Le scuole dell'infanzia e le scuole attuano le seguenti misure: a) analisi e valutazione delle capacita' e dei bisogni educativi dei singoli bambini e bambine, alunni e alunne in una prospettiva inclusiva; b) individuazione dei fattori di rischio per prevenire l'insorgere di difficolta' attraverso l'attivazione tempestiva di misure preventive; c) elaborazione di piani educativi individualizzati, con il coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale e, ove possibile, anche delle dirette e dei diretti interessati; d) misure per sostenere prove differenziate agli esami di Stato al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione e per acquisire qualifiche parziali, se cio' fosse inevitabile a causa della disabilita'; e) applicazione di una didattica inclusiva nell'attivita' quotidiana di educazione e di insegnamento; f) finanziamento di misure necessarie per l'attuazione dell'inclusione; g) attuazione di progetti individualizzati e personalizzati, nonche' di percorsi educativi e formativi orientati alla vita e alla professione, anche in collaborazione con partner extrascolastici.