Art. 19 
 
           Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile 
                      dei prodotti fitosanitari 
 
  1.  In  attuazione  della  direttiva  2009/128/CE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  21  ottobre  2009,  che  istituisce  un
quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei
pesticidi,  ed  in  conformita'  a  quanto   previsto   dal   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150  (Attuazione  della  direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo   sostenibile   dei   pesticidi),   e    dal    decreto
interministeriale 22 gennaio  2014  (Adozione  del  Piano  di  azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo  14  agosto  2012,  n.  150),  la
Regione promuove l'uso sostenibile dei pesticidi, al fine di  ridurre
i rischi e gli impatti sulla salute umana  e  sull'ambiente,  nonche'
l'uso della difesa integrata e di approcci  o  tecniche  alternativi,
quali i metodi non chimici. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  l,  la  Giunta  regionale
provvede, con propria deliberazione, previo parere della  Commissione
consiliare competente: 
    a) ad istituire un sistema di  formazione  e  di  rilascio  delle
abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione  relativo
ai requisiti e alle procedure per il  rilascio  e  il  rinnovo  delle
abilitazioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs 150/2012; 
    b) ad istituire e ad organizzare, nel  rispetto  delle  modalita'
stabilite all'art. 12,  comma  3,  del  d.lgs  150/2012,  sistemi  di
controllo e di verifica delle  attrezzature  per  l'applicazione  dei
prodotti fitosanitari; 
    c) ad attuare ogni  altra  competenza  regionale  prevista  dalla
suddetta normativa statale in materia  di  utilizzo  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari. 
  3. Le attivita' di cui al  comma  2,  lettera  a),  possono  essere
ricomprese,  in  quanto  compatibili,  nell'ambito  degli   specifici
strumenti  normativi  di  attuazione  della  politica  regionale   di
sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane. 
  4. La deliberazione di cui al comma  2  puo'  prevedere  che  parte
degli oneri derivanti dalle attivita' di  cui  alla  lettera  a)  del
medesimo comma siano posti a carico dei destinatari  delle  attivita'
stesse.