Art. 19 Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari 1. In attuazione della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), e dal decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150), la Regione promuove l'uso sostenibile dei pesticidi, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, nonche' l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali i metodi non chimici. 2. Per le finalita' di cui al comma l, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente: a) ad istituire un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs 150/2012; b) ad istituire e ad organizzare, nel rispetto delle modalita' stabilite all'art. 12, comma 3, del d.lgs 150/2012, sistemi di controllo e di verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari; c) ad attuare ogni altra competenza regionale prevista dalla suddetta normativa statale in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari. 3. Le attivita' di cui al comma 2, lettera a), possono essere ricomprese, in quanto compatibili, nell'ambito degli specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane. 4. La deliberazione di cui al comma 2 puo' prevedere che parte degli oneri derivanti dalle attivita' di cui alla lettera a) del medesimo comma siano posti a carico dei destinatari delle attivita' stesse.