Art. 10 
 
                    Disciplina della manutenzione 
                       delle opere pubbliche. 
 
  1. Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di  ripristino  di
opere pubbliche, la progettazione puo' essere  eseguita  in  un  solo
livello. Questo livello  di  progettazione  deve  comunque  contenere
tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica. 
  2. Per lavori, forniture e  interventi  di  manutenzione  di  opere
della Provincia il provvedimento di  approvazione  dei  programmi  di
intervento sostituisce l'approvazione del  progetto,  sempre  che  il
relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.