Art. 13 
 
                   Abbellimento di opere pubbliche 
 
  1.  Le  amministrazioni  che  provvedono  all'esecuzione  di  opere
pubbliche possono destinare  al  loro  abbellimento,  mediante  opere
artistiche, una quota non  superiore  al  tre  per  cento  del  primo
milione del valore presunto  dell'opera  pubblica  e  una  quota  non
superiore all'uno per cento dell'importo residuo. 
  2.  Alla  scelta  dell'opera  d'arte   provvede   una   commissione
giudicatrice nominata dall'amministrazione  aggiudicatrice,  composta
da non piu' di cinque membri. La commissione giudicatrice e' composta
in prevalenza da esperti. Della stessa fa  parte  il/la  responsabile
unico/unica del procedimento. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle costruzioni dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia
autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica
nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di
particolare interesse sociale.