Art. 8 
 
                      Progettazione in generale 
 
  1.  In  caso  di  lavori,  servizi  e  forniture  l'amministrazione
aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell'opera o del  progetto  e
indica l'importo di spesa presunta  complessiva,  suddiviso  per  gli
importi relativi a lavori, servizi e forniture,  prima  di  procedere
all'affidamento delle prestazioni di progettazione. 
  2. La progettazione in materia di lavori pubblici  e  forniture  si
articola secondo livelli di successivi  approfondimenti  tecnici,  in
modo da assicurare la qualita' dell'opera  o  della  fornitura  e  la
rispondenza alle relative finalita'. 
  3. Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma  di  Bolzano,
le  variazioni  non  essenziali  alle   caratteristiche   dell'opera,
comprese le forniture necessarie per renderla  funzionale,  che  sono
contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa  presunta,
sono  approvate  dall'assessore/assessora  competente.  In  caso   di
appalti, i cui costi previsti superano i cinque milioni di  euro,  le
variazioni sono approvate dalla Giunta provinciale. 
  4. La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli  uffici
tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono  anche  essere
affidate a professionisti esterni. 
  5. Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti
principi: 
    a) rispondenza della progettazione alle  prescrizioni  funzionali
ed economiche previste; 
    b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia; 
    c) correlazione di ciascuna  singola  voce  del  computo  metrico
estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.