Art. 7 
 
              Banca dati regionale attivita' estrattive 
                     (articolo 51, l.r. 35/2015) 
 
  1. E' istituita una banca dati, gestita dalla  struttura  regionale
competente, che permette di condividere con i comuni, ASL,  ARPAT  ed
Ente Parco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali, su di una base dati  centralizzata,  le  informazioni
relative alle attivita' estrattive presenti sul territorio di propria
competenza e alle imprese che le gestiscono. 
  2. Nella banca dati  sono  raccolte  le  informazioni  inviate  dai
comuni ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 35/2015. 
  3. Regione, comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco  alimentano  la  banca
dati con le informazioni relative ai controlli effettuati e all'esito
degli stessi. 
  4. La banca  dati  e'  parte  integrante  del  sistema  informativo
regionale di cui all'articolo 15 e seguenti della legge  regionale  5
ottobre 2009, n.  54  (Istituzione  del  sistema  informativo  e  del
sistema statistico  regionale.  Misure  per  il  coordinamento  delle
infrastrutture  e  dei  servizi  per  lo  sviluppo   della   societa'
dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli
standard e alle disposizioni ivi previste. 
  5. Il responsabile della struttura regionale competente, sentiti  i
soggetti di cui al comma 1, con proprio  atto  disciplina  modalita',
criteri e procedure per  l'implementazione  e  l'aggiornamento  della
banca  dati  e  definisce  le  specifiche  tecniche   relative   alle
informazione e il contenuto dei dati. 
  6. Comune, ARPAT e ASL sono tenuti all'aggiornamento costante delle
informazioni conferite di cui sono  detentori  secondo  le  modalita'
definite ai sensi del comma 5.